ISPER HR Review
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ISSN 3035-4420 - ISPER HR Review
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Nell’ambito dell’esercizio dell’attività di impresa, un datore di lavoro può sopprimere una posizione lavorativa.
Tale tipologia di recesso è denominata licenziamento per giustificato motivo oggettivo con l’acronimo GMO che per la sua validità deve configurarsi come extrema ratio.
Dal 1° aprile 2024, la legislazione temporanea che garantiva il diritto di smart working ai lavoratori disabili, è stata sostituita dall’art. 18, comma 3-bis, della Legge n. 81/2017 che prevede ora una semplice “priorità” per svolgere la prestazione di lavoro in modalità di lavoro agile, laddove vi siano degli accordi individuali di smart working, a favore di:
• lavoratori e lavoratrici disabili in situazione di gravità accertata;
• genitori di figli fino a 12 anni di età;
• genitori di figli disabili;
• caregiver.
La legislazione nazionale e sovranazionale prevede, però, anche l’obbligo per i datori di lavoro di adottare, nei confronti delle persone con disabilità, degli accomodamenti ragionevoli, come ad esempio una modifica alla mansione o all’ambiente di lavoro, necessaria per consentire a un dipendente con disabilità di svolgere il proprio lavoro.
Con la circolare emanata dall’Agenzia delle Entrate n. 20/E del 4/11/2024, sono state fornite le istruzioni operative agli uffici in materia di residenza fiscale delle persone fisiche e delle società ed enti a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.
Nello specifico l’articolo 2 della citata prassi, evidenzia la nuova definizione di residenza fiscale delle persone fisiche.
Un lavoratore può essere licenziato a seguito della sua condanna in sede penale per fatti commessi nell'esercizio delle sue funzioni.
Tale risoluzione del rapporto di lavoro dovrà avere natura disciplinare e rispettare i generali requisiti di:
• immediatezza e specificità della contestazione;
• garanzia del diritto di difesa del lavoratore;
• tempestività nella comminazione del provvedimento disciplinare espulsivo, a seguito della condanna riportata in sede penale o anche prima della sentenza, se il datore dispone di elementi sufficienti per procedere in sede disciplinare, senza dover attendere la decisione del Giudice penale.
La Legge 104/1992 tutela i diritti di quei lavoratori che assistono familiari affetti da una disabilità grave, garantendo loro la possibilità di fruire permessi retribuiti finalizzati all’assistenza del disabile.
Tuttavia, l'uso improprio e l’abuso dei permessi ex Legge 104 da parte del lavoratore può legittimare il licenziamento del datore di lavoro, integrando una violazione del dovere di diligenza e correttezza.