ISPER HR Review
Settimanale sul mondo HR
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ISSN 3035-4420 - ISPER HR Review [Sitoweb in aggiornamento settimanale]
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La Legge 104/1992 tutela i diritti di quei lavoratori che assistono familiari affetti da una disabilità grave, garantendo loro la possibilità di fruire permessi retribuiti finalizzati all’assistenza del disabile.
Tuttavia, l'uso improprio e l’abuso dei permessi ex Legge 104 da parte del lavoratore può legittimare il licenziamento del datore di lavoro, integrando una violazione del dovere di diligenza e correttezza.
La nostra epoca è caratterizzata da una mobilità lavorativa transnazionale che interessa sempre di più tutti i settori e tutte le attività lavorative.
Un freno a questo fenomeno di migrazione tecnologica, è sempre stato originato dal timore della perdita di benefici legati alla sicurezza sociale acquisiti dai lavoratori nel Paese di origine, soprattutto se questa migrazione interessa lavoratori provenienti da aree particolarmente evolute nell’ambito dell’assistenza e previdenza sociale.
Per questo motivo si è reso necessario disciplinare ed omogeneizzare sia sul piano giuridico che su quello previdenziale le diverse legislazioni sociali dei Paesi interessati a questi fenomeni migratori.
In generale, nel nostro ordinamento il lavoratore deve essere assegnato alle mansioni per le quali è stato assunto, o a mansioni equivalenti o perlomeno a mansioni diverse ma riconducibili al medesimo livello di inquadramento contrattuale del dipendente.
L’evidente ratio della norma è garantire la tutela della professionalità e del know-how del lavoratore che subirebbe una illegittima compressione e deterioramento, laddove il datore di lavoro lo adibisca definitivamente a mansioni inferiori.
Tuttavia, la richiesta del datore di lavoro di svolgere attività di livello inferiore rispetto a quelle previste dal contratto di lavoro individuale, non costituisce un effettivo demansionamento per il lavoratore, laddove la richiesta di svolgimento di mansioni inferiori, rispetto a quelle per cui è stato assunto, non comporti una modifica totale delle mansioni originarie.
Il Codice civile all'articolo 1751 bis prevede l'istituto del patto di non concorrenza anche nel rapporto di agenzia stabilendo una serie di condizioni per la sua validità.
Ed anche la determinazione del corrispettivo è demandata alla contrattazione tra le parti tenendo conto degli accordi economici nazionali di categoria.
Lo stesso articolo prevede, poi, che l'erogazione del corrispettivo avvenga in occasione della cessazione del rapporto.
Ma, ancorché la disposizione legislativa preveda che l'erogazione dell'indennizzo avvenga alla cessazione del rapporto, si può prospettare il caso in cui il corrispettivo del patto di non concorrenza venga anticipato in corso di rapporto.
La riduzione dell’orario di lavoro (ROL) è un istituto disciplinato dai singoli contratti collettivi di categoria che consente al lavoratore, previa richiesta al proprio datore di lavoro, di astenersi dalla prestazione lavorativa senza vedersi ridotta la retribuzione.
Le ore di riduzione di orario di lavoro sono, infatti, retribuite, con la corresponsione della quota oraria della normale retribuzione.
Laddove il lavoratore non fruisca dei ROL annualmente maturati, la contrattazione collettiva è solita prevedere la monetizzazione del monte ore residuo mediante la corresponsione di un’indennità sostitutiva che avrà come base di calcolo la retribuzione in vigore al momento dell’erogazione.