ISPER HR Review
Settimanale sul mondo HR
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ISSN 3035-4420 - ISPER HR Review [Sitoweb in aggiornamento settimanale]
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Con la circolare emanata dall’Agenzia delle Entrate n. 20/E del 4/11/2024, sono state fornite le istruzioni operative agli uffici in materia di residenza fiscale delle persone fisiche e delle società ed enti a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.
Nello specifico l’articolo 2 della citata prassi, evidenzia la nuova definizione di residenza fiscale delle persone fisiche.
Un lavoratore può essere licenziato a seguito della sua condanna in sede penale per fatti commessi nell'esercizio delle sue funzioni.
Tale risoluzione del rapporto di lavoro dovrà avere natura disciplinare e rispettare i generali requisiti di:
• immediatezza e specificità della contestazione;
• garanzia del diritto di difesa del lavoratore;
• tempestività nella comminazione del provvedimento disciplinare espulsivo, a seguito della condanna riportata in sede penale o anche prima della sentenza, se il datore dispone di elementi sufficienti per procedere in sede disciplinare, senza dover attendere la decisione del Giudice penale.
La Legge 104/1992 tutela i diritti di quei lavoratori che assistono familiari affetti da una disabilità grave, garantendo loro la possibilità di fruire permessi retribuiti finalizzati all’assistenza del disabile.
Tuttavia, l'uso improprio e l’abuso dei permessi ex Legge 104 da parte del lavoratore può legittimare il licenziamento del datore di lavoro, integrando una violazione del dovere di diligenza e correttezza.
La nostra epoca è caratterizzata da una mobilità lavorativa transnazionale che interessa sempre di più tutti i settori e tutte le attività lavorative.
Un freno a questo fenomeno di migrazione tecnologica, è sempre stato originato dal timore della perdita di benefici legati alla sicurezza sociale acquisiti dai lavoratori nel Paese di origine, soprattutto se questa migrazione interessa lavoratori provenienti da aree particolarmente evolute nell’ambito dell’assistenza e previdenza sociale.
Per questo motivo si è reso necessario disciplinare ed omogeneizzare sia sul piano giuridico che su quello previdenziale le diverse legislazioni sociali dei Paesi interessati a questi fenomeni migratori.
In generale, nel nostro ordinamento il lavoratore deve essere assegnato alle mansioni per le quali è stato assunto, o a mansioni equivalenti o perlomeno a mansioni diverse ma riconducibili al medesimo livello di inquadramento contrattuale del dipendente.
L’evidente ratio della norma è garantire la tutela della professionalità e del know-how del lavoratore che subirebbe una illegittima compressione e deterioramento, laddove il datore di lavoro lo adibisca definitivamente a mansioni inferiori.
Tuttavia, la richiesta del datore di lavoro di svolgere attività di livello inferiore rispetto a quelle previste dal contratto di lavoro individuale, non costituisce un effettivo demansionamento per il lavoratore, laddove la richiesta di svolgimento di mansioni inferiori, rispetto a quelle per cui è stato assunto, non comporti una modifica totale delle mansioni originarie.