ISPER HR Review
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ISSN 3035-4420 - ISPER HR Review
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La pronuncia della Corte di Cassazione affronta il tema del licenziamento per superamento del periodo di comporto nei confronti di un lavoratore disabile.
La questione centrale riguarda la possibilità di ridurre la responsabilità datoriale quando il dipendente non abbia comunicato la propria condizione di salute.
La Corte ha affermato che la natura discriminatoria del licenziamento non consente alcuna attenuazione dell’obbligo risarcitorio, neppure in presenza del silenzio del lavoratore sul proprio stato di salute.
In presenza di elementi che possano costituire un “campanello di allarme”, il datore di lavoro è tenuto ad attivarsi per verificare la situazione nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede.
Per le aziende la decisione evidenzia l’elevato rischio connesso al licenziamento per comporto in presenza di possibili condizioni di disabilità, imponendo verifiche preventive e maggiore cautela nella gestione delle assenze per malattia.
L’ordinanza Cass. n. 11945/2026 affronta una complessa vicenda di molestie sul luogo di lavoro, trasferimento della lavoratrice e obbligo datoriale di protezione ex art. 2087 c.c.
La Corte conferma il rigetto delle domande risarcitorie, valorizzando la reazione organizzativa della società, che, ricevuta la denuncia, aveva disposto l’allontanamento della dipendente dal contesto critico, avviato verifiche interne e promosso un procedimento disciplinare nei confronti del collega.
Il trasferimento, pur problematico sul piano umano e gestionale, non viene qualificato come discriminatorio né come ritorsivo, anche perché richiesto dalla stessa lavoratrice per sottrarsi alle pressioni subite.
La decisione offre così uno spunto importante per le imprese: nei casi di molestie, la tutela non si misura solo sull’esito finale, ma sulla tempestività, proporzionalità e tracciabilità dell’intero percorso gestionale.
L’articolo analizza l’uso delle app di messaggistica nei rapporti di lavoro, alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali.
La Cassazione riconosce le chat aziendali come strumenti di lavoro, utilizzabili anche a fini disciplinari, a condizione che siano rispettati obblighi informativi e normative sulla privacy.
Un caso giurisprudenziale evidenzia inoltre come l’effettiva comunicazione prevalga sul rispetto formale delle procedure.
Il contributo sottolinea l’esigenza per le aziende di definire policy chiare e coerenti, per prevenire contenziosi e garantire una gestione corretta degli strumenti digitali.
Una recente sentenza della Corte di Cassazione affronta il tema del licenziamento disciplinare in presenza di condotte che alterano i sistemi di controllo aziendale.
La Corte conferma che la prova può fondarsi su presunzioni gravi, precise e concordanti, senza necessità di evidenze dirette.
Particolarmente rilevante è il principio secondo cui la neutralizzazione dei sistemi di vigilanza rende consumato il fatto, anche in assenza di uscita del bene dall’azienda.
La decisione ribadisce inoltre che la lesione del vincolo fiduciario prevale sull’entità economica del danno.
Restano aperti, tuttavia, interrogativi sul bilanciamento tra efficacia probatoria e tutela difensiva del lavoratore.
Una recente sentenza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti dell’affidamento del datore di lavoro nel giudizio di inidoneità espresso dal medico competente.
Pur rappresentando un elemento tecnico essenziale nella valutazione della compatibilità tra salute e mansione, il parere sanitario non esonera automaticamente l’azienda da responsabilità in caso di licenziamento illegittimo.
Il datore di lavoro deve infatti dimostrare di aver effettuato tutte le verifiche e le misure organizzative ragionevolmente esigibili, incluse eventuali soluzioni alternative al recesso.
La decisione ribadisce che il giudizio medico non costituisce uno “schermo” automatico rispetto alle conseguenze risarcitorie del licenziamento.