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Amministrazione Personale

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Personale Internazionale

Luigi Rodella

N° 259

30 settembre 2025

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Ricercatori e docenti - Disciplina e agevolazioni previste per il rimpatrio in Italia

Nel corso di questi ultimi anni, il Legislatore ha rivolto la propria attenzione nei confronti di quelle risorse umane altamente qualificate, che hanno lasciato il nostro Paese per emigrare all'estero.

Il primo provvedimento è stato attuato nel 2003, rivolto unicamente ai “ricercatori”; poi con norme successive sono stati introdotti anche i “docenti”.

In questo articolo, vogliamo riprendere in modo sintetico le attuali disposizioni che disciplinano il rimpatrio di queste figure professionali.

TITOLO DI STUDIO

Essere in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato.

RESIDENZA ALL’ESTERO ED ATTIVITÀ SVOLTA PRIMA DEL RIMPATRIO

Vengono richiesti due anni continuativi di ricerca o di docenza documentata all’estero prima del rimpatrio, presso centri di ricerca pubblici o privati o università.

Essere iscritti all’AIRE nel periodo di residenza all’estero o avere avuto residenza in una nazione estera con la quale l’Italia intrattiene una convenzione in materia di doppia imposizione; tale requisito dovrà essere dimostrato attraverso apposita dichiarazione rilasciata dall’autorità fiscale della nazione di provenienza.

REQUISITO RESIDENZA FISCALE ITALIANA DURANTE IL LAVORO IN ITALIA

Rientrare in Italia per svolgere attività di ricerca o di docenza.

Viene richiesta la residenza fiscale in Italia durante il periodo di operatività, in base all’articolo 2 del TUIR che prevede: “1. Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato.

2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona.
Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente.

2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale”.

PLATEA LAVORATORI INTERESSATI: ITALIANI - U.E. - EXTRA U.E.

Sono interessati tutti i lavoratori:

  • LAVORATORI ITALIANI
  • LAVORATORI RESIDENTI U.E.
  • LAVORATORI RESIDENTI IN PAESI EXTRA U.E.

OBBLIGO RIMANERE IN ITALIA

Condizione necessaria per l'applicazione dell'agevolazione, tra le altre, che il ricercatore acquisisca e mantenga la residenza in Italia.

DURATA E AMMONTARE DEL BENEFICIO ORDINARIO

La durata del beneficio ordinario è di cinque periodi d’imposta oltre quello in cui si acquisisce la residenza fiscale in Italia (5+1). L’esenzione fiscale dalle imposte è determinata in ragione del 90%.

DURATA E MISURA BENEFICIO CON FIGLI MINORENNI A CARICO OPPURE SE ACQUISTA IMMOBILE RESIDENZIALE IN ITALIA

Il periodo ordinario può essere esteso in diversa misura in presenza di precisi requisiti:

8 annualità

• con almeno 1 figlio minorenne o a carico anche in affido preadottivo

oppure:

• se proprietario di almeno 1 unità immobiliare residenziale in Italia, acquisita successivamente al trasferimento o nei 12 mesi precedenti

11 annualità

• con almeno 2 figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo

13 annualità

• con almeno 3 figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo.

Novità 2022

Legge di Bilancio 2022, L. 30/12/2021 - N. 234, introduce alcune novità sulla proroga delle agevolazioni.

Ai docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), che hanno trasferito in Italia la residenza prima dell’anno 2020 e che al 31 dicembre 2019 risultavano beneficiari del regime agevolato, viene data la possibilità di prolungare la durata dell'agevolazione, in presenza di figli o in caso di acquisto di abitazione.

In particolare si può richiedere l’estensione di ulteriori 5 anni versando:

- un importo pari al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se:

• ha almeno 1 figlio minorenne, anche in affido preadottivo

oppure:

• è diventato proprietario di almeno 1 unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, o ne diviene proprietario entro 18 mesi dalla data di esercizio dell’opzione

- un importo pari al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se:

• ha almeno 3 figli minorenni, anche in affido preadottivo, diventa o è diventato proprietario di almeno 1 unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, o ne diviene proprietario entro 18 mesi dalla data di esercizio dell’opzione.

LIMITI DI ETÀ PER FRUIRE DEL BENEFICIO

Non ci sono limiti di età.


Articolo scritto per "ISPER HR Review" - n° 259 del 30 Settembre 2025 - da Luigi Rodella

Immagine di apertura: elaborazione su Foto generata con ChatGPT
Frecce: elaborazione su foto di Veronica Bosley da Pixabay